Giorgio Valli

Deve essere tassata la plusvalenza generata dalla vendita di un terreno agricolo (o comunque non edificabile) ricevuto in donazione, se l’alienazione del bene avviene entro cinque anni dal precedente acquisto da parte del donante. Il valore iniziale da considerare è il prezzo a cui il donante aveva acquistato l’immobile.

Direi quindi che, nella fattispecie, non dovrebbe sussistere alcuna tassazione sulle plusvalenze eventualmente realizzate con la vendita del terreno, plusvalenze pari alla differenza fra il costo del fondo pagato dal genitore ed il valore di vendita del fondo.


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