Patrizio Oliva

Per quanto attiene il punto 1) la pensione del marito debitore è impignorabile: la pensione di anzianità della moglie non è in gioco per debiti del marito. Tuttavia, dal momento che il coniuge debitore risulta comproprietario in quota di un immobile con le tre sorelle, il creditore potrebbe chiedere l’espropriazione della quota, la divisione fisica dell’immobile per ricavare un appartamento da assegnare al debitore (da espropriare successivamente), oppure la vendita dell’intero immobile: tutto dipende dall’importo del debito e dal valore del cespite espropriando.

Quello che si può dire è che il preliminare di compravendita fatto sottoscrivere al debitore dalle 3 sorelle è assolutamente irrilevante per i creditori del promittente venditore e che anche dopo una eventuale vendita definitiva della quota di proprietà, il creditore, entro cinque anni dall’atto di compravendita può far dichiarare nulla l’alienazione ex azione revocatoria (articolo 2901 codice civile). Il ricavato di una eventuale espropriazione dell’immobile andrà ripartito fra i quattro comproprietari e l’importo spettante al debitore servirà a coprire, fino a completa capienza, il credito azionato.

Il decreto ingiuntivo va comunque ritirato per prendere conoscenza del contenuto (che è sempre cosa buona e giusta) e anche perché potrebbe risultare utile ad un eventuale professionista chiamato ad assistere legalmente il debitore (la notifica dell’atto non ritirato, infatti, si perfezionerebbe comunque correttamente per compiuta giacenza).

Per quanto attiene l’eventuale donazione della quota di proprietà dell’immobile alle sorelle, l’importante è sapere che il creditore:

  1. quando l’atto dispositivo del debitore a titolo gratuito (conferimento al fondo patrimoniale o donazione) abbia per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, sia compiuto successivamente al sorgere del credito, il creditore, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, può promuovere comunque l’esecuzione forzata (l’espropriazione). Infatti, il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità (fondo patrimoniale) o di alienazione a titolo gratuito (donazione, trasferimento immobiliare in sede di separazione o divorzio, concessione di ipoteca volontaria) che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia (revocazione dell’atto dispositivo del debitore), se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto dispositivo a titolo non oneroso è stato trascritto (articolo 2929 bis del codice civile).
  2. in caso di compravendita o donazione endo familiare, ipotizzato il coinvolgimento del terzo acquirente (è sufficiente che l’acquirente sia al corrente dei debiti del venditore e in caso di vendita endo familiare la circostanza è presunta), risulta sempre esperibile l’azione revocatoria dell’atto di trasferimento di proprietà a titolo oneroso o donativo, finalizzata a rendere inefficace il trasferimento dei proprietà stesso e rendendo possibile l’espropriazione del terzo acquirente o donatario entro cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto nei Pubblici Registri Immobiliari (articolo 2901 e 2902 del codice civile.

Il consiglio è quello di disfarsi della proprietà immobiliare al più presto, incrociando le dita e sperando che passino al più presto i termini temporali in cui il creditore potrà agire ex articoli 2901 e 2929 bis del codice civile.


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