Ludmilla Karadzic

Quello su cui si tace è, purtroppo, la data in cui è stata comunicata alla debitrice la Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) con la richiesta di pagamento del capitale residuo in un’unica soluzione: data da cui decorre l’applicazione degli interessi moratori (previsti dal contratto di finanziamento).

Successivamente, sono stati notificati un decreto ingiuntivo ed un precetto che non sono stati opposti.

Nel precetto è indicato l’importo complessivo da pagare al creditore in un’unica soluzione: il giudice ha poi emesso il decreto di assegnazione, quantificando anche le spese legali da addebitare alla debitrice inadempiente per le spese legali di pignoramento.

All’importo complessivo dovuto al creditore procedente vanno applicati gli interessi legali (noti a tutti, in quanto determinati periodicamente dalla Banca d’Italia) da applicare in seguito alla corresponsione del rimborso dilazionato con rate mensili (pignoramento del quinto).

Qualsiasi studio contabile a cui verrà consegnato il decreto giudiziale di assegnazione potrà verificare i conteggi (confrontandoli con il piano di ammortamento che è stato consegnato alla debitrice o che la debitrice inadempiente potrà richiedere al proprio datore di lavoro, terzo pignorato) rassicurandola circa il debito residuo ancora da versare con le trattenute mensili in busta paga.

Con una rata mensile pari al quinto della busta paga netta dovrà essere versato l’importo corrispondente al credito precettato con l’applicazione degli interessi legali per il tempo necessario al rimborso.


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