Michelozzo Marra

Secondo normativa vigente (articoli da 380 a 385 del codice civile), il rendiconto finale dell’amministrazione di sostegno deve essere approvato dal giudice tutelare, in assenza di osservazioni da parte degli eredi.

Quindi i chiamati all’eredità che intendono rinunciare devono, prima di una eventuale convocazione da parte del giudice tutelare nella fase di approvazione del rendiconto finale, rinunciare formalmente all’eredità presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente (il circondario giurisdizionale del luogo ove è avvenuto il decesso).

Se poi convocati dal giudice tutelare per esprimere valutazioni sull’operato dell’amministrazione di sostegno, i chiamati faranno mettere a verbale il fatto di aver rinunciato all’eredità ed il loro conseguente disinteresse ad esprimere valutazioni e/o osservazioni sul rendiconto finale da approvare.


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