Genny Manfredi

Non esistono alternative: la madre del minore dovrà rivolgersi agli uffici del Comune di residenza preposti ai servizi sociali e presentare un atto di notorietà con il quale richiede l’accertamento di inesistenza dei rapporti affettivi ed economici fra il padre ed il figlio minore, precisando anche che il padre del minore si è stabilmente trasferito all’estero ove è regolarmente coniugato con altra persona, pur continuando a mantenere la residenza in Italia.

Verrà svolta un’istruttoria anche con l’ausilio della polizia municipale al termine della quale, accertati fatti esposti dalla madre del minore, il dirigente dell’ufficio preposto ai servizi sociali certificherà l’assenza di qualsiasi rapporto fra figlio minore e padre. In questo modo la madre potrà presentare DSU ISEE minorenni senza che sia indicato l’altro genitore per il calcolo della componente aggiuntiva.

Infatti, il DPR 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE), all’articolo 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni) comma 1 lettera e) stabilisce che non deve essere calcolata la componente aggiuntiva del nucleo familiare del minore quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali, la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici fra il genitore non convivente ed il figlio minore.

Poi, quando e se il giudice stabilirà l’affido esclusivo per la madre con l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento al figlio riconosciuto a carico del padre, allora la DSU/ISEE del nucleo familiare del minore potrà essere integrata con l’inclusione, nel reddito del nucleo familiare, dell’importo dell’assegno di mantenimento quantificato dal giudice (se, e solo se, effettivamente versato dal genitore obbligato).


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