Giorgio Martini

Sicuramente l’ipoteca può iscriversi anche su una quota parte di un immobile indiviso: l’articolo 2825 del codice civile precisa che l’ipoteca costituita sulla quota del bene indiviso in possesso del comproprietario debitore produce effetto esclusivamente sulla porzione di proprietà del debitore-

Il limite di 20 mila euro è imposto dalla legge (DPR 602/1973) all’Agenzia delle Entrate Riscossione: un creditore orinario (banca, finanziaria, privato cittadino) può iscrivere ipoteca sull’immobile o su una quota dell’immobile del proprio debitore – se lo ritiene economicamente vantaggioso ai fini del recupero del credito insoddisfatto – anche per soli mille euro.


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