Di solito gli importi erogati dall’INPS ed indebitamente percepiti dal percettore vengono coattivamente restituiti attraverso trattenute operate sulle prestazioni pensionistiche a cui il percettore ha diritto, fermo restando che il prelievo non può superare il 20% dell’importo della pensione e, comunque, con la salvaguardia del trattamento minimo (6.695,91 euro è il trattamento minimo anno 2020).
Ora, quella che viene indicata come pensione sociale è una misura assistenziale che, in realtà, si chiama assegno sociale.
L’assegno sociale è impignorabile con azione giudiziale e nemmeno può essere soggetto a trattenuta mensile diretta da parte dell’INPS non trattandosi di una prestazione pensionistica, come abbiamo accennato poc’anzi.
Insomma, per riavere indietro quanto indebitamente percepito da un nullatenente, l’INPS dovrà sperare che il percettore dell’indebito vinca alla lotteria o diventi erede di una cospicua eredità, per poi pignorargli gli immobili di proprietà o un conto corrente.
Questo per dire che all’assegno sociale non può essere applicata una trattenute mensile per il recupero di un eventuale indebito percepito dal soggetto a cui è stato attribuito l’assegno sociale.
Per quel che riguarda, invece, i requisiti necessari per aver diritto all’assegno sociale, possiamo dire che il beneficio di natura assistenziale dedicato ai residenti in Italia con età pari o superiore ai 67 anni che versano in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
L’esistenza di eventuali indebiti INPS a carico del richiedente assegno sociale non è un legittimo motivo ostativo alla concessione del beneficio, qualora siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
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