Roberto Petrella

Quando il soggetto A trasferisce la propria residenza presso un’unità abitativa occupata da un soggetto B, A e B devono sottoscrivere una dichiarazione (inclusa nel modulo che A deve compilare) con cui affermano che fra loro non sussistono vincoli affettivi, di parentela o di affinità: e due fidanzati, amici o trombamici possono affermare che fra loro non intercorrono sentimenti senza tema di smentita da parte di alcuno.

Quindi per provare a rimettere le cose a posto, visto che non è possibile operare dal sito ANPR, a causa delle anomalia dovuta all’irreperibilità (è presumibile che il soggetto A sia stato cancellato per irreperibilità dagli archivi della popolazione residente in Italia), il soggetto A deve recarsi negli uffici anagrafici del comune di residenza del soggetto B (insieme a B) per compilare e presentare la richiesta di trasferimento di residenza nella casa occupata da B (in qualità di ospite occasionale) sottoscrivendo congiuntamente la dichiarazione con cui si esclude qualsiasi rapporto di affetto, parentela o affinità fra A e B.

E infatti, l’articolo 7, comma 2, del DPR 223/1989, consente alle persone che sono state già cancellate per irreperibilità dal vecchio Comune di residenza, di iscriversi all’anagrafe del Comune dove effettivamente vanno a risiedere (evidentemente, nella procedura online dell’ANPR non è stata ancora implementata questa possibilità, per qualche giustificabile ragione tecnica).

In questo modo A e B avranno stati di famiglia diversi ed apparterranno a nuclei familiari diversi. Ed A potrà aspirare a riottenere il reddito di cittadinanza nella forma base, senza contributo affitto. Per poter ottenere il contributo correlato al canone di locazione, occorrerà che il contratto di locazione sottoscritto da B e dal locatore e registrato all’Agenzia delle Entrate (AdE) venga intestato, alla scadenza al soggetto A.

Naturalmente, il contributo al canone di locazione – percepito eventualmente da A dopo l’intervenuta cancellazione della residenza per irreperibilità chiesta dal vecchio locatore che annulla, automaticamente, anche il contratto di locazione registrato in AdE da A e dal vecchio locatore – dovrà essere restituito ad INPS (che prima o poi si attiverà per pretendere la restituzione dell’indebito).


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