Simonetta Folliero

A quanto abbiamo capito la finanziaria A erogò al dipendente pubblico un prestito personale ed una cessione del quinto dello stipendio: il rimborso del prestito personale rimase insoddisfatto e la finanziaria pignorò il 20% dello stipendio del dipendente pubblico. AL momento del passaggio in quiescenza la cessione del quinto dello stipendio si tramutò automaticamente in cessione del quinto della pensione, mentre il prestito personale lasciò un residuo che per ragioni contingenti, non fu ridotto nemmeno con la trattenuta del 20% del TFR maturato dal dipendente pubblico.

Attualmente il pensionato, ex dipendente pubblico, sta rimborsando con la trattenuta sulla propria pensione la finanziaria A, ma è rimasto debitore della finanziaria A di una somma residuata dal pretito personale non rimborsato.

Ora il il pensionato, ex dipendente pubblico, ha contattato una finanziaria B per ottenere il rinnovo del prestito dietro cessione del quinto non ancora completamente rimborsato alla finanziaria A: ricordiamo, per chi ci segue, che si può rinnovare la cessione del quinto a condizione che siano trascorsi almeno i primi 2/5 del periodo di rimborso originario.

Ma, per erogare il rinnovo della cessione del quinto al pensionato, ex dipendente pubblico, la finanziaria B, dovrà contattare la finanziaria A per chiedere i conteggi estintivi dell’originario prestito dietro cessione del quinto. In altre parole il creditore insoddisfatto, per il prestito personale a suo tempo erogato al dipendente pubblico, poi andato in pensione, cioè la finanziaria A potrebbe pignorare presso la finanziaria B, l’importo da erogare al pensionato debitore, ex dipendente pubblico, fino a capienza di quanto gli spetta come residuo del prestito personale erogato ai tempi ed ancora non rimborsato.

Se questo è lo scenario in cui si muove il nostro debitore pensionato ed ex dipendente pubblico, la notifica dell’atto di pignoramento notificato dalla finanziaria A relativamente all’importo accordato al debitore pensionato dalla finanziaria B dovrebbe pervenire al destinatario (la finanziaria B) subito dopo l’erogazione della somma e di trasferimento della stessa al pensionato debitore. Il che è poco probabile a mano che non si consideri un possibile coordinamento fra le due finanziarie.

Più probabile, invece, il pignoramento del conto corrente intestato al debitore pensionato, ex dipendente pubblico, da parte della finanziaria creditrice A immediatamente dopo il trasferimento dell’importo relativo al rinnovo del prestito dietro cessione del quinto, se il debitore non è lesto a trasferire a sua volta, l’importo appena accreditato, sul conto corrente di terzi fiduciari.


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