Probabilmente nella procedura di recesso del socio dalla società in accomandita semplice deve essere andato storto qualcosa: infatti, la notizia del recesso deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell’avvenuto recesso, a cura degli amministratori della società, dal momento che, ai sensi dell’articolo 2300 del codice civile, l’onere di richiedere l’iscrizione del recesso presso il registro delle imprese spetta agli amministratori, e non al socio uscente.
L’articolo 147, comma secondo, della legge fallimentare stabilisce che Il fallimento dei soci non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale non decorre, come abbiamo visto, dalla volontà espressa dal socio uscente, ma fa testo la data di iscrizione nel registro delle imprese.
Il pagamento del debito scaduto per il quale è stata prestata fideiussione personale non costituisce ingerenza nell’amministrazione della sas: il socio accomandante resta socio accomandante nonostante il pagamento effettuato in qualità di fideiussore.
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