Quando un’infrazione al Codice della Strada comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la detrazione dei punti patente, al proprietario del veicolo (quando c’è la contestazione differita della contravvenzione), vengono richiesti i dati del conducente per l’applicazione della decurtazione. Se il destinatario della richiesta, non provvede nei termini a denunciare chi ha commesso l’infrazione, gli viene comminata un’altra sanzione amministrativa per omissione della comunicazione dei dati del conducente.
Ne consegue che, ad ogni sanzione amministrativa pecuniaria per omissione dei dati del conducente, deve corrispondere la preliminare notifica di una richiesta dei dati del conducente che viene omessa dal destinatario, nonché la notifica di una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada riferita ad una specifica infrazione che comporti la decurtazione dei punti patente del trasgressore.
Nella caso discusso, quindi, siamo, molto probabilmente, di fronte ad un errore commesso dalla polizia municipale che può essere risolto con un ricorso amministrativo in autotutela, anche recandosi personalmente presso la sede della Polizia Municipale, o presso gli uffici comunali preposti alla gestione delle sanzioni amministrative, per chiedere lo sgravio totale delle tre sanzioni per omissione dei dati del conducente. Al giudice di pace si passa solo dopo aver inutilmente tentato la composizione stragiudiziale del contenzioso.
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