Rosaria Proietti

La proprietà della casa di abitazione e l’intervenuta donazione dell’immobile commerciale a favore della figlia non inficiano il diritto a percepire l’assegno sociale una volta raggiunta l’età di anni 67: infatti, per l’attribuzione dell’assegno sociale si considerano esclusivamente i seguenti redditi del coniuge e del richiedente: i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva; i redditi esenti da imposta; i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, eccetera; i redditi di terreni e fabbricati (ad esclusione del reddito della casa di abitazione, se di proprietà); le pensioni di guerra; le rendite vitalizie erogate dall’INAIL; le pensioni dirette erogate da Stati esteri; le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi; gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.


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