Giorgio Martini

La quota disponibile al testatore è quella parte del patrimonio di cui il testatore può disporre liberamente, lasciandola a chiunque egli desidera: ci farebbe tuttavia piacere conoscere dove ha letto che la quota liberamente disponibile al testatore possa essere destinata solo a terzi estranei.

Anche se il de cuius non può diseredare gli eredi legittimari, è perfettamente consentito dalla normativa vigente che egli possa preferire uno dei legittimari nell’ambito della quota disponibile.

L’articolo 536 del codice civile definisce legittimari il coniuge, i figli (in caso di premorienza di un figlio, i discendenti di questo) e gli ascendenti o che sono ancora in vita al momento del decesso del de cuius.


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