Giorgio Valli

Se Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) si fosse ricordata solo il 27 maggio 2022 della pretesa notificata nel 2007, il diritto di riscuotere l’importo ingiunto sarebbe sicuramente illegittimo per intervenuta prescrizione.

La sua istanza in autotutela avrebbe dovuto essere notificata, in primis, ad Agenzia delle Entrate Riscossione (o ad AdER ed Agenzia delle Entrate), ma nei termini di legge, ossia entro 60 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione.

Agenzia delle Entrate (ovvero il creditore) le ha risposto rigettando l’istanza, in quanto ritiene che l’iscrizione a ruolo è stata correttamente effettuata nei termini decadenziali. La riscossione coattiva dell’IVA non versata è stata successivamente affidata ad AdER (concessionario della riscossione) che nel corso del 2007 he emesso una cartella esattoriale a carico del debitore inadempiente: effettivamente, Agenzia delle Entrate non può conoscere come si sia sviluppata la vicenda dal 2007 a maggio 2022, dichiarandosi, correttamente, non competente allo sgravio per intervenuta prescrizione.

Non può più rivolgersi in autotutela ad AdER essendo trascorsi più di 60 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione di pagamento e non può nemmeno ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, sempre perché i termini sono scaduti.

Dovrà attendere una disposizione conseguente al mancato adempimento rispetto al pagamento dell’importo ingiunto (pignoramento di stipendio, pensione o contro corrente, fermo amministrativo) ed eccepire in quella occasione l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento riferita ad un credito ormai prescritto: consapevole, tuttavia, che tale azione giudiziale, al 99%, potrebbe essere ritenuta irricevibile in quanto, essendo l’ingiunzione stata correttamente notificata, il debitore avrebbe dovuto presentare opposizione entro il 27 luglio 2022 e non oltre.

Può anche darsi il caso, per completezza, che il credito vantato non risulti assolutamente prescritto: per accertarsene sarà sufficiente effettuare un accesso agli atti presso AdER finalizzato ad ottenere copia di tutte le comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione (avvisi di ingiunzione, tentativi, anche infruttuosi di azione esecutiva) che possono essere state notificate per compiuta giacenza in occasione di una momentanea assenza del debitore dalla propria residenza. Ottenere la certezza che il credito vantato da AdER non sia ancora prescritto, potrebbe rappresentare, paradossalmente, una consolazione per il debitore, ferma restando l’impossibilità di opposizione.

A tale proposito potrebbe anche essere utile considerare che per i crediti strettamente erariali (IVA ed IRPEF) la prescrizione è decennale (non quinquennale) per cui una sola comunicazione interruttiva dei termini successiva al 2007, ad esempio, notificata per compiuta giacenza, da AdER al debitore inadempiente, nel 2016, potrebbe essere sufficiente per poter considerare, oggi, la pretesa relativa alla recente ingiunzione, perfettamente valida e legittima.


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