Si tratta di ipoteca di secondo grado, è ovvio: Agenzia delle Entrate riscossione potrà soddisfarsi solo in seguito a vendita volontaria da parte del comproprietario, se ci sarà capienza, tenuto conto del diritto di privilegio spettante al creditore ipotecario di primo grado.
L’azione esecutiva di esproprio da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe realizzarsi solo se:
1) non dovrebbe essere avviate opposizioni da parte del comproprietario non debitore nonché da parte del creditore ipotecario di primo grado, che potrebbero risultare seriamente danneggiati da una vendita forzosa;
2) il valore realizzabile con vendita all’asta del 50% del cespite ipotecato dovrebbe essere tale da assicurare almeno la capienza per il credito vantato dal creditore privato;
3) l’importo complessivo del credito per cui si procede ad espropriazione forzata deve essere superiore a centoventimila euro.
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