Patrizio Oliva

La cartella esattoriale svolge la funzione di titolo esecutivo e di precetto: per cui nel pignoramento presso terzi azionato da Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell’articolo 546 del codice di procedura civile, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Quindi, non è corretto dire che il debito aumenta della metà: in effetti il terzo è tenuto ad accantonare, con le trattenute del 20% mensile, un importo pari al debito portato dalla cartella esattoriale aumentato della metà. Sarà poi il giudice, con il decreto di assegnazione a definire nei dettagli la modalità e gli importi effettivi da trattenere dallo stipendio del debitore sottoposto ad azione esecutiva. L’eventuale differenza fra quanto accantonato fino al decreto di assegnazione e quanto effettivamente assegnato al creditore sarà restituita al debitore.


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