Ornella De Bellis

Non abbiamo alcun dubbio sulla veridicità dei fatti riportati: tuttavia ci troviamo a fronte di una cronologia degli eventi che non sappiamo motivare. La segnalazione di inadempimento nella Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) può essere stata oscurata dopo 36 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto essere stata versata l’ultima rata del piano di ammortamento, invece la segnalazione di sofferenza da parte del creditore originario nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia avrebbe dovuto essere aggiornata continuamente, per legge, fino all’avvenuta estinzione del debito (anche con soluzione a saldo stralcio) oppure fino ad una intervenuta cessione del credito stesso o, ancora fino alla decisione del creditore di considerare irrecuperabile il credito in sofferenza appostandolo a perdita in bilancio. Un soggetto vigilato da Banca d’Italia non può interrompere la segnalazione mensile se non si verifica uno dei tre eventi appena indicati. Una volta intervenuta la cessione del credito, essendo Banca IFIS NPL un cessionario soggetto vigilato dall’Istituto di emissione, il rinnovo mensile della segnalazione in sofferenza avrebbe dovuto essere ripresa senza alcuna interruzione.

Insomma, se le cose stanno come lei le ha descritte (e non abbiamo motivo di dubitare il contrario), non non siamo in grado, purtroppo, di darle una risposta affidabile. A nostro parere, la segnalazione di sofferenza in CR non avrebbe dovuto essere oscurata e perché ciò sia avvenuto non siamo in grado di spiegarlo.

L’unica ipotesi che ci sentiamo di fare è che la segnalazione censita in sofferenza sia stata dichiarata come perdita in bilancio dal creditore originario e quindi oscurata dopo 36 mesi di omesso aggiornamento. Solo successivamente il credito è stato ceduto a Banca IFIS NPL che, essendo soggetto autorizzato a segnalare in CR, potrà riprendere la segnalazione in sofferenza del credito acquistato.


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