Patrizio Oliva

In caso di accredito sul conto corrente dell’ultimo rateo di pensione prima della notifica del pignoramento al terzo pignorato e al debitore inadempiente, quest’ultimo potrà prelevare, rivolgendosi ai funzionari di banca (o dell’ufficio postale) l’ultimo rateo entro un limite pari a tre volte il valore massimo dell’assegno sociale.

Qualora, nell’attesa che il giudice emetta il decreto di assegnazione, venisse accreditata una nuova mensilità di pensione, sempre attraverso l’intervento dei funzionari di banca (o dell’ufficio postale) il pensionato debitore inadempiente potrà prelevare l’importo della pensione al netto della trattenuta del 20% eccedente l’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà.

Il giudice, con il decreto di assegnazione, trasferirà il 50% del saldo di conto corrente cointestato al creditore procedente.


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