Michelozzo Marra

In caso di decesso dell’assegnatario di una casa popolare subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine: coniuge superstite, figli legittimi naturali riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini sino al secondo grado.

Quello che è evidente è che il coniuge superstite dell’assegnatario ha diritto di continuare ad abitare, in qualità di subentrante, la casa assegnata al coniuge premorto, indipendentemente dall’accettazione, o meno dell’eredità del defunto: tuttavia, il regolamento comunale potrebbe subordinare il subentro nell’assegnazione dell’unità abitativa, alla regolarizzazione delle pigioni non versate dall’assegnatario premorto. Nel qual caso il coniuge superstite dell’assegnatario premorto potrebbe essere obbligato a versare l’arretrato dell’affitto pur presentando, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente (in base al luogo di decesso del coniuge premorto) dichiarazione di rinuncia all’eredità.

Dopo aver verificato il contratto di assegnazione, potrete decidere se corrispondere, o meno gli affitti arretrati e se far presentare la dichiarazione di rinuncia all’eredità anche alla genitrice.

Ovviamente parliamo degli arretrati per il periodo in cui l’assegnatario era vivo perché i canoni di locazione maturati e non versati dopo il decesso dell’assegnatario sono imputabili agli attuali occupanti e non in qualità di eredi.

Il diritto di rinunciare all’eredità, così come quello di accettarla, può essere esercitato entro dieci anni dal giorno della morte del defunto. I nipoti minori del defunto, per legge, dovranno rinunciare eventualmente all’eredità con beneficio di inventario. Anche la sorella del defunto (con eventuali figli) dovrà provvedere a presentare rinuncia all’eredità.

La richiesta del creditore è stata avanzata adesso e tutti i potenziali eredi devono mostrare la rinuncia all’eredità, in modo che il creditore possa sapere, al momento, quali sono i suoi potenziali debitori in qualità di eredi del defunto.

Tuttavia, va anche aggiunto che, nel caso esposto, ai sensi dell’articolo 485 del codice civile, il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari (anche attraverso l’occupazione dell’immobile assegnato al defunto) e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno del decesso, è come se avesse accettato l’eredità. Dunque a nostro parere conviene regolarizzare la situazione debitoria al più presto, perché, se chiamati in giudizio difficilmente ne verrete fuori senza pagare pegno..


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