Annapaola Ferri

La notifica dell’atto di pignoramento (in quanto atto giudiziario) deve essere assunta come perfezionata quando sono decorsi 10 giorni dalla data in cui risulta essere stata inviata la raccomandata informativa di inizio giacenza presso la casa comunale o, in caso di smarrimento o omessa consegna della raccomandata informativa, decorrenti dalla data di inizio giacenza dell’atto presso la casa comunale.

La dichiarazione del terzo pignorato di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile deve indicare la retribuzione annuale percepita dal dipendente debitore al netto degli oneri fiscali e contributivi e di eventuali assegni familiari nonché al lordo di trattenute per il rimborso di prestiti concessi dietro cessione del quinto e di pignoramenti pregressi.

Più che allegare lo statino paga, anche per decidere se il dipendente debitore avrà diritto al cosiddetto bonus Renzi, conviene allegare la Certificazione Unica prodotta relativamente all’anno di imposta 2021, integrando la dichiarazione, ex articolo 547 del codice di procedura civile, con le informazioni su eventuali trattenute in corso e iniziate a partire da gennaio 2022, per pignoramento (precisandone la natura) e per rimborso di prestiti dietro cessione del quinto.

Va anche comunicato al creditore (che renderà a sua volta edotto il giudice del pignoramento) la data in cui verrà applicata la riduzione d’orario lavorativo e l’impatto presunto che tale riduzione di orario avrà sulla retribuzione annuale lorda del dipendente debitore, facendo riferimento al monte ore lavorate nel corso del 2021.

Fino alla data di udienza, ai sensi dell’articolo 546 (obblighi del terzo pignorato) del codice di procedura civile, il terzo pignorato dovrà accantonare il 20% della busta paga netta del dipendente debitore: somma che, con tutta probabilità, il giudice ingiungerà, con decreto, di consegnare al creditore procedente.

Purtroppo, è assolutamente irrilevante il fatto che i redditi complessivi della famiglia del debitore non siano sufficienti a pagare il canone di affitto: il dipendente può evitare di perdere il proprio tempo per presentarsi in udienza. Il giudice adito dal creditore deve solo applicare la normativa vigente in tema di pignoramento dello stipendio: non può decidere di ridurre la trattenuta di legge spettante al creditore procedente in base alle proprie sensibilità e/o considerazioni umanitarie. In pratica, per dirla alla romana, il giudice non può “fare il frocio con il culo del creditore procedente “. Il dipendente può solo decidere di licenziarsi e cominciare a lavorare in nero se non possiede le risorse finanziare per soddisfare le esigenze della propria famiglia e, pertanto, non è in grado di rispondere delle obbligazioni assunte e non rimborsate.


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