Sicuramente il creditore potrà effettuare un pignoramento presso il datore di lavoro nella misura del 20% della retribuzione al netto degli oneri fiscali e contributivi nonché al lordo della intervenuta cessione del quinto.
La cessione del quinto limita l’entità della trattenuta per pignoramento se, e solo se, le trattenute per pignoramenti pregressi di natura diversa sulla stessa busta paga e la rata destinata al servizio del rimborso del prestito dietro cessione del quinto, superano il 50% della retribuzione netta.
Anche l’espropriazione dell’immobile di cui il debitore è nudo proprietario è fattibile: infatti, la nuda proprietà e l’usufrutto hanno valori economici che possono essere determinati autonomamente l’uno dall’altro, per cui, senza intaccare i diritti dell’usufruttuario, la nuda proprietà può essere espropriata e destinata a vendita all’asta, con il ricavato utilizzabile per soddisfare il creditore procedente. Questo, senza entrare nel merito di una eventuale realistica possibilità di piazzare il bene immobile sul mercato delle vendite giudiziarie, anche in relazione all’età ed allo stato di salute dell’usufruttuario.
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