Genny Manfredi

Partiamo dal presupposto che lei abbia compiuto i 26 anni, altrimenti il ragionamento che seguirà non avrà, in linea di massima, alcun senso: sua madre potrebbe assegnarle il comodato d’uso o il diritto di abitazione per l’immobile di cui e proprietaria e lei acquisirebbe la residenza nell’immobile attualmente detenuto in piena proprietà dalla genitrice.

Qualora l’immobile fosse invece occupato attraverso un contratto di locazione, il conduttore potrebbe accettare di ospitarla come famiglia anagrafica disgiunta da quella propria: in questo modo lei potrebbe formare comunque, come ospite del conduttore, un nucleo familiare formato da un unico elemento, presso l’unità abitativa che sua madre ha concesso in locazione.

In entrambe le opzioni lei formerebbe un nucleo familiare disgiunto da quello di sua madre, con pieno diritto al reddito di cittadinanza (500 euro/mese). Articolando la propria posizione, oltre al reddito di cittadinanza potrebbe anche arrivare a percepire parte del contributo locazione (fino ad un massimo di 280 euro/mese).

Concedendo il diritto di abitazione al figlio che va a risiedere nell’unità abitativa di proprietà della madre, inoltre, l’immobile non sarà soggetto ad IMU e anche l’ISEE della genitrice subirà una notevole riduzione perché nella DSU/ISEE sarà il figlio a dover indicare la casa su cui detiene diritto di abitazione (e non la madre che assumerà il ruolo di nuda proprietaria dell’immobile): ma la casa sulla quale il dichiarante DSU/ISEE detiene il diritto di abitazione e in cui ha stabilito la propria residenza, non va ad incidere sull’ISEE complessivo.


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