Lilla De Angelis

All’avente diritto alla pensione di reversibilità superstite, che rinuncia all’eredità (ex articolo 519 del codice civile), l’INPS dovrà corrispondere la pensione di reversibilità calcolata nella percentuale di legge (al coniuge senza figli per il 60%), sulla pensione spettante al pensionato al lordo della trattenuta eventualmente gravante al momento del decesso e dovrà interrompere il prelievo mensile.

All’avente diritto alla pensione di reversibilità superstite, che non rinuncia all’eredità, l’INPS dovrà corrispondere la pensione di reversibilità calcolata nella percentuale di legge(al coniuge senza figli per il 60%), sulla pensione spettante al pensionato al lordo della trattenuta eventualmente gravante al momento del decesso e dovrà continuare ad operare il prelievo mensile, ricalcolandolo, tuttavia, in misura del 20% della parte eccedente il minimo vitale.

Ricordiamo che la pensione di reversibilità ai superstiti è quella prestazione che deve essere erogata al coniuge superstite o ad altri congiunti a seguito della morte del dipendente pubblico o privato o di altro soggetto coperto da assicurazione sociale: l’aspetto della pensione di reversibilità come beneficio derivante da un’assicurazione (seppur sociale) aiuta a comprendere come il beneficio alla fruizione della pensione di reversibilità non discenda da un titolo di successione ereditaria.


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