Innanzitutto, il coniuge separato non percepirà l’importo massimo dell’assegno sociale, ma 470 – 250 euro, ovvero 220 euro mese proprio in virtù dell’assegno di mantenimento di cui fruisce: in ogni caso bisognerà affidarsi ad un avvocato e chiedere al giudice della separazione la revisione dell’assegno di mantenimento. Qualora il giudice annullasse l’onere a carico del coniuge separato obbligato, solo allora l’altro coniuge potrebbe fruire dell’importo massimo dell’assegno sociale, ovvero di 470 euro circa al mese e il coniuge obbligato dal 2015 verrebbe sollevato dall’onere del mantenimento.
Tuttavia, il coniuge obbligato non può unilateralmente modificare l’importo dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice in sede di separazione legale dei coniugi.
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