Patrizio Oliva

L’articolo 615 del codice di procedura civile stabilisce che quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27 del codice di procedura civile. Il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo.

Evidentemente, nella fattispecie, non è stata presentata l’istanza di sospensione del titolo esecutivo a base del precetto, oppure per il giudice adito non sussistevano motivi tali da determinare la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo su cui è stata fondata l’azione esecutiva promossa dal creditore procedente.


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