Roberto Petrella

L’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 283/1989 definisce al comma 1 la convivenza anagrafica, come un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

Al comma 2 si aggiunge che le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.

Al comma 3 si precisa poi che le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

In definitiva, il carabiniere che risiede con la propria famiglia anagrafica in un alloggio di servizio presso una caserma, non si trova in una convivenza anagrafica.

Peraltro, il comma 6, dell’articolo 3 del DPR 159/2013, specifica che il soggetto che si trova in convivenza anagrafica è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che scelga di essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

In altre parole, l’appartenenza eventuale del soggetto ad una convivenza anagrafica, non aumenta il valore della scala di equivalenza e non riduce l’ISEE.


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