Paolo Rastelli

L’articolo 48 bis del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 602/1973, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.

Ora, innanzitutto, va precisato che nel caso peggiore, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, la NaSpI anticipata, per effetto dell’articolo 48 bis del dpr 602/1973, verrebbe decurtata del 20% e non interamente fino a soddisfare il credito per cui agisce Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), trattandosi di un’indennità derivante da licenziamento (o dimissioni per giusta causa) di un soggetto titolare di un contratto di lavoro dipendente.

In secondo luogo, la normativa vigente si riferisce a cartelle di pagamento (che possono essere emesse solo da AdER) e all’agente della riscossione competente per territorio che sarebbe, appunto, l’ufficio distrettuale di AdER nella cui circoscrizione è situato il domicilio fiscale del debitore.

Pertanto se la riscossione delle sanzioni amministrative elevate dalla polizia municipale e non pagate nei termini, non è affidata all’Agenzia delle Entrate Riscossione – ma viene svolta, con emissione di ingiunzione fiscale, da agenti per la riscossione locale (a cui il servizio viene assegnato con procedura concorsuale) o dalle cosiddette “società in house”, ovvero da società di diritto privato, solitamente costituite sotto forma di società di capitali (tipo, nella fattispecie, Soris spa), che però lavorano come braccio operativo dell’ente pubblico locale, Comune o Regione – non dovrebbero nascere problemi di applicazione dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973 specie se, dalla visura effettuata nell’area riservata del sito ufficiale di Agenzia delle Entrate Riscossione, non emergono debiti a carico superiori a cinquemila euro.

Questo anche perché l’applicazione dell’articolo 48 bis del dpr 602/1973 dovrebbe essere esclusivamente limitata ai soggetti che hanno debiti di origine erariale (originati essenzialmente da Irpef ed IVA non versata). Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative, invece, potrebbe entrare in gioco solo nella misura in cui, AdER svolgesse il servizio di esattoria comunale (o regionale) per alcuni enti pubblici ubicati sul territorio nazionale.


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