Genny Manfredi

Quello che possiamo dire è che, al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, il nucleo familiare in cui è presente un minorenne convivente con la madre (mentre il padre non convive con il figlio), deve presentare, innanzitutto, la DSU/ISEE minorenni: la DSU/ISEE minorenni prevede il calcolo di una componente aggiuntiva ISEE, che tiene conto del reddito e del patrimonio del padre non convivente, a meno che il padre non convivente non sia tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti o omologati dall’Autorità giudiziaria.

In pratica, se il padre non convivente con il figlio, versa a quest’ultimo assegni periodici per il suo mantenimento, allora madre e figlio conviventi possono basare la richiesta di reddito di cittadinanza su un ISEE calcolato esclusivamente in riferimento a redditi e patrimoni della madre ed, eventualmente, del figlio, escludendo la componente aggiuntiva che tiene conto del reddito e del patrimonio del padre non convivente. Per farla breve, in tale evenienza, l’importo dell’assegno di mantenimento, stabilito dal Tribunale per il figlio a carico del padre non convivente, inciderebbe sul reddito ISEE del nucleo familiare formato da madre e figlio.

Il ricorso congiunto è finalizzato a regolare consensualmente i rapporti dei genitori. non uniti in matrimonio, rispetto ad uno o più figli, riconosciuti dal padre. Il ricorso deve essere proposto da entrambi i genitori, mentre l’assistenza di un difensore è facoltativa, anche se consigliata. Nell’accordo, le parti devono indicare dettagliatamente le condizioni regolative dei rapporti genitoriali e dell’esercizio della responsabilità genitoriale riguardo all’affidamento della prole, alla casa familiare, nonché al mantenimento dei figli ed eventualmente, della madre. Il ricorso congiunto deve essere presentato presso il tribunale del luogo di residenza abituale del minore e consiste nella compilazione di alcuni moduli standard da richiedere alla cancelleria del tribunale competente. Normalmente, nel corso dell’istruttoria, le parti possono essere convocate dal giudice delegato.


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