Si tratta di un accordo fra le parti che non può essere sindacato da alcuno: piuttosto, c’è da considerare l’articolo 737 (collazione) del codice civile, in base al quale i figli, i loro discendenti e il coniuge che abbiano accettato l’eredità debbano restituire alla massa ereditaria tutti i beni che siano stati loro donati dal defunto quando questi era in vita, al fine che siano divisi tra tutti i coeredi.
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