Genny Manfredi

Una volta che il bambino sarà venuto alla luce, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto legge 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Sempre secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera b , numero 1 del decreto legge 4/2019, nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE é calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013, secondo il quale il padre che ha riconosciuto il neonato – qualora non convivente con la madre del bambino, non tenuto a versare assegni periodici di mantenimento per il figlio stabiliti dall’Autorità giudiziaria, non coniugato e non avente altri figli con persona diversa dalla genitrice del neonato – contribuirà con una componente aggiuntiva all’ISEE del nuovo nucleo familiare formato da madre e neonato, con il conseguente concreto rischio che quest’ultimo perda il diritto al reddito di cittadinanza (revoca del beneficio).

In pratica, nella DSU/ISEE del nucleo familiare formato da madre e neonato dovrà essere referenziato il numero di protocollo della DSU/ISEE, in corso di validità, del padre del bambino.


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