Nella situazione descritta il creditore dell’erede può impugnare solo la eventuale rinuncia del chiamato all’eredità e chiedere al giudice di sostituirsi al debitore rinunciante (articolo 524 del codice civile), oppure può avviare un’azione di riduzione dell’eredità nei confronti dell’altro erede non debitore, qualora nel testamento emergesse una palese violazione della quota di legittima spettante all’erede debitore, ex articolo 2900 del codice civile, secondo il quale il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare.
Se il debitore, invece, non rinuncia ed accetta l’eredità, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) potrà agire nei confronti del debitore nei limiti di quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973: la normativa citata all’articolo 76 (espropriazione immobiliare), comma 1, lettera a, stabilisce che il concessionario AdER non procede nell’espropriazione immobiliare se l’unico immobile di proprietà del debitore é adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.
Se il debito è superiore a ventimila euro, al più, AdER potrà iscrivere ipoteca sull’immobile.
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