Ludmilla Karadzic

Cominciamo col premettere che la pensione di invalidità del coniuge debitore ha natura di sussidio ed è impignorabile: la pensione di anzianità del coniuge debitore è praticamente impignorabile, dal momento che la trattenuta a favore del creditore procedente è pari al 20% della parte eccedente il minimo vitale (minimo vitale oggi quantificabile in circa 700 euro).
L’articolo 179 del codice civile stabilisce che non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
Pertanto, se ne deduce che la pensione di anzianità o vecchiaia di uno del coniuge non debitore è ricompresa nella comunione dei beni.
Ai sensi dell’articolo 189 del codice civile, per le obbligazioni personali del coniuge debitore, in regime di comunione dei beni, risponde lo stesso debitore, in primo luogo, e con i propri beni; qualora gli stessi siano insufficienti (come nella fattispecie), il creditore può avviare l’azione sussidiaria nei confronti del coniuge non debitore, in regime di comunione dei beni, nei limiti della quota spettante al coniuge obbligato (nella fattispecie, il 50%).
Risposta alla seconda domanda Ora, la pensione del coniuge non debitore in comunione dei beni potrà comportare, come abbiamo già accennato, una trattenuta pari al 20% della pensione netta eccedente il minimo vitale: in soldoni stiamo parlando di 140 euro mese (i 250 euro della cessione del quinto risultano, nella fattispecie, irrilevanti dal momento che la somma della trattenuta per pignoramento con la trattenuta per cessione del quinto, non superano la metà della pensione netta).
Per quanto sopra esposto a proposito di quanto disposto all’articolo 189 del codice civile, il creditore del coniuge debitore potrà ricavare dal pignoramento della pensione del coniuge non debitore, 70 euro/mese, non di più.
Risposta alla prima domanda L’articolo 12 bis (Procedimento di omologazione del piano del consumatore) comma 3 bis della legge 3/2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di corretta valutazione del merito creditizio del richiedente il prestito (articolo 124-bis del decreto legislativo 385/1983 anche noto come Testo Unico Bancario – TUB), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Con l’acquisto del credito, il cessionario assume gli stessi diritti e le stesse obbligazioni del creditore cedente: quindi Banca IFIS potrebbe essere riconosciuta, dal giudice del sovraindebitamento, come colpevole di aver determinato la situazione di sovraindebitamento spostando consapevolmente l’onere del rimborso dei due prestiti da un soggetto non escutibile (il coniuge debitore in comunione dei beni) al coniuge non debitore in comunione dei beni e di non aver valutato correttamente il merito creditizio del richiedente (cioè la possibilità che il coniuge debitore in comunione dei beni potesse rimborsare i due prestiti concessi con i propri redditi).
Insomma, sussistono ottime possibilità che il giudice del sovraindebitamento stabilisca condizioni favorevoli per un romborso (assai) parziale dei due prestiti sollevando da qualsiasi responsabilità il coniuge non debitore in regime di comunione e che Banca IFIS non possa opporsi. Consigliamo, pertanto, di aderire alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012 facendosi assistere da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) operante nell’ambito del tribunale territorialmente competente (in base al luogo di residenza del debitore consumatore).
href=”https://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx” target=”_blank” rel=”noopener”>Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di un’istanza di rimborso dei due prestiti secondo il cosiddetto piano del consumatore nonché di liberazione dai debiti presso il Tribunale territorialmente competente.
Risposta alla terza domanda
La trattenuta mensile conseguente al pignoramento della pensione del coniuge non debitore in comunione dei beni verrà applicata per il tempo necessario a rimborsare l’intero credito azionato (gravato da interessi legali). Pertanto, qualora l’accredito dei 15 mila avvenisse dopo il pignoramento della pensione del coniuge non debitore, in assenza di un precedente evento che causasse l’interruzione del rimborso, il conto corrente del coniuge debitore in comunione dei beni non potrebbe essere oggetto di pignoramento da parte di Banca IFIS. Tuttavia, va sempre tenuta in conto la possibilità di pignoramento del conto corrente del coniuge debitore nonché del conto corrente del coniuge non debitore promossi da Banca IFIS prima del pignoramento della pensione del coniuge non debitore per il credito residuo. Per questo motivo sarebbe fortemente auspicabile l’adesione alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento in cui i due coniugi risultano coinvolti.
Risposta alla quarta domanda Come comportarsi? Battere sul tempo il creditore ed aderire alla procedura ex legge 3/2012 scegliendo un OCC prima che Banca IFIS notifichi le azioni esecutive di pignoramento (pensione e conto corrente): in questo caso per evitare che Banca IFIS trattenga quote non dovute e per tutelare i propri diritti di debitore, sarebbe comunque necessario affidarsi ad un legale, impegnando in parcella le competenze che, comunque, sono dovute all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) da sovraindebitamento. In alternativa suggeriamo di trattare con il creditore facendogli capire che non c’è, come si dice a Roma, trippa per gatti e di tentare di addivenire ad un accordo transattivo a saldo stralcio che preveda un sostanzioso abbattimento del credito vantato (uno sconto dell’ 80-90% sui circa trentamila euro pretesi). Anche minacciando il ricorso al giudice del sovraindebitamento ex articolo 8 (accordo o piano del consumatore) della legge 3/2012 eccependo le violazioni previste dall’articolo 3, comma 3 bis della medesima legge.


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