Rosaria Proietti

Può provare a recarsi presso l’ufficio comunale preposto ai servizi sociali e presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio asserendo che fra lei ed i suoi genitori non sussistono più rapporti economici e/o affettivi.

Dopo gli accertamenti di rito, condotti anche con l’ausilio della polizia municipale, il dirigente responsabile certificherà, sulla base delle indagini svolte, l’assenza di rapporti economici e/o affettivi fra lei ed i suoi genitori. Così potrà essere presentata una DSU/ISEE per l’Università facendo riferimento al nucleo familiare formato dalla studentessa (o aspirante tale), dal compagno e dal figlio comune.

Altra soluzione, se il suo compagno percepisce un reddito IRPEF lordo maggiore di 6.500 euro, potrebbe essere quella di contrarre matrimonio (anche solo civile).

Infatti, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del DPCM 159/2013 lo studente universitario è considerato autonomo qualora si verifichino (entrambe) le condizioni seguenti:

a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia anagrafica di origine;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito (attualmente 6500 euro lordi annui).

Tuttavia, nel caso in cui, considerando anche i redditi del coniuge, siano soddisfatte le due condizioni di autonomia, lo studente non deve essere attratto al nucleo dei genitori. in tale ipotesi l’INPS ritiene possibile far riferimento, nella DSU ai fini ISEEU, al solo nucleo familiare che lo studente ha formato con il proprio coniuge (compilando coerentemente il Quadro A senza inserire nel quadro C anche i dati della DSU del genitore).

L’interpretazione autentica dell’articolo 8 comma 2, del DPCM 159/2013 è stata fornita dall’INPS nella FAQ MB2_10 del 14 ottobre 2015.


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