Genny Manfredi

E’ noto che quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria viene stabilito il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli a carico del genitore non convivente, il nucleo familiare di riferimento per la DSU/ISEE minorenni (che bisogna produrre ogni volta che siano presenti dei minori) esclude l’altro genitore non convivente con i figli.

L’unica cosa corretta da fare è quella di produrre la nuova DSU/ISEE entro due mesi dalla nascita del figlio, come previsto dalla normativa vigente, anche al costo di vedersi revocato il reddito di cittadinanza. Poi, appena dopo la sentenza giudiziale che fisserà un assegno di mantenimento per il nascituro a carico del padre, potrà presentare una nuova DSU/ISEE con nucleo familiare formato da madre e figlio o, se il CAF non glielo consente, una DSU/ISEE corrente, e ripresentare istanza per ottenere reddito di cittadinanza.


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