Come è noto, ai sensi dell’articolo 492 bis del codice di procedura civile, su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore inadempiente ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Con tale autorizzazione, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, dispone che l’ufficiale giudiziario acceda, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari.
L’articolo 155 quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, dispone poi che l’Agenzia delle Entrate che gestisce l’anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, contenente informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492 bis del codice di procedura civile, deve mettere a disposizione degli ufficiali giudiziari l’accesso su richiesta del Ministero della giustizia.
Al creditore procedente, con l’accesso all’anagrafe tributaria dei rapporti finanziari dell’Agenzia delle Entrate, tramite l’ufficiale giudiziario designato, può essere reso disponibile l’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore inadempiente ha intrattenuto rapporti nell’ultima annualità presente in banca dati, senza dettagli relativi a saldi, giacenze medie o singoli movimenti inerenti i rapporti finanziari censiti.
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