Simone di Saintjust

Se chi dispone l’emissione di un assegno circolare a favore di terzo è un soggetto che è stato sottoposto a procedura fallimentare, l’azione revocatoria può essere esercitata se l’assegno è stato incassato nel corso dell’anno precedente la dichiarazione di fallimento (articolo 67 legge fallimentare e ordinanza Corte di cassazione 26242/2021).

Per quanto riguarda, invece, l’azione revocatoria ordinaria, esercitata nei confronti di un debitore non soggetto a procedura fallimentare, essa non è contemplata per il trasferimento di denaro effettuato con assegno circolare nei confronti di un terzo.


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