La circolare Agenzia delle Entrate (AdE) 4/E del 18 febbraio 2022 ha precisato che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15 mila euro ma non a 28 mila euro – a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Quindi se lei ha percepito nel 2021 un reddito lordo di 21 mila euro e tuttavia l’imposta lorda dovuta (punto 16 del prospetto 730-3) è maggiore delle detrazioni a cui ha diritto (rigo 48 del prospetto di liquidazione 730-3), dovrà purtroppo restituire l’importo percepito e riportato al rigo C14 del 730 (anche punto 391 della CU).
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