Genny Manfredi

Se io formo un nucleo familiare di una sola persona, ho percepito il reddito di cittadinanza nel 2020, per un importo annuale di seimila euro, non lavoro e quindi non percepisco reddito, ho patrimoni mobiliare e immobiliare nulli e presento la DSU/ISEE nel gennaio 2022, mi verrà calcolato un valore del patrimonio familiare ISEE di seimila euro.

Infatti, all’articolo 4 (indicatore della situazione reddituale), comma 2, lettera f, del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 159/2019 – che regolamenta la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – viene stabilito che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare é ottenuto anche tenendo conto dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. Quindi anche del Reddito di cittadinanza.

Quindi, dovrei percepire un reddito di cittadinanza nullo a partire da febbraio 2022?

Per fortuna, come rilevato dal lettore, l’articolo 2 (beneficiari), comma 6 del decreto legge 4/2019 (disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza) stabilisce che ai soli fini del Reddito di Cittadinanza, il reddito del nucleo familiare é determinato al netto dei trattamenti assistenziali (come il reddito di cittadinanza) che dovrebbero, invece, essere inclusi ai sensi del DPR 159/2013, e che sono stati eventualmente percepiti nel secondo anno precedente quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE): il reddito del nucleo familiare deve essere, tuttavia, inclusivo del valore annuo degli altri (diversi dal reddito di cittadinanza) trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare.

Inoltre, il comma 7 del medesimo articolo aggiunge che, ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell’ISEE é sottratto l’ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell’ISEE.

Quindi, in soldoni, il reddito di cittadinanza percepito in un anno non influenza né il diritto a percepire il reddito di cittadinanza a partire dal secondo anno successivo, nè l’importo del beneficio.

Tuttavia, come già accennato anche nel quesito, l’articolo 2, comma 6 del decreto legge 4/2019 stabilisce che, anche ai fini del reddito di cittadinanza, il reddito del nucleo familiare deve essere, tuttavia, inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali (escluso il reddito di cittadinanza ndr) in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare.

La domanda che ci si pone è la seguente: quali sono questi trattamenti assistenziali in corso di godimento e diversi dal reddito di cittadinanza che vengono inclusi nell’ISEE e di cui si terrà conto per valutare il possesso dei requisiti e l’importo del beneficio?

A tale quesito risponde il messaggio INPS 548/2022 (del 3 febbraio) secondo il quale i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare che devono essere inclusi nel calcolo dell’ISEE, anche ai fini del Reddito di cittadinanza, sono:

– la carta Acquisti;
– l’assegno di maternità dei Comuni;
– l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
– la pensione sociale e l’assegno sociale;
– le maggiorazioni dell’assegno sociale;
– la maggiorazione dell’aumento della pensione sociale ;
– l’importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo;
– la quattordicesima.

Naturalmente, sono esclusi dall’essere presi in considerazione, per la valutazione del reddito familiare ISEE, le erogazioni dei trattamenti assistenziali riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi (bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e gas) e le agevolazioni per il pagamento di tributi (tramite rottamazione ter e a saldo stralcio, ad esempio), l’assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 190/2014.

Pertanto, a partire dalla mensilità di gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto percepito nei mesi precedenti, e potrà determinarsi, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.


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