Gli atti giudiziali (provenienti dai tribunali o trascritti nei registri immobiliari), in particolare i procedimenti esecutivi, come il pignoramento subito da un qualsiasi cittadino, sono atti pubblici non coperti dalla normativa di tutela della privacy. E’ punita solo la pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti esecutivi a carico dei soggetti pignorati, nel web o nei report redatti da società operanti nel settore dell’informativa aziendale e/o personale, se, e solo se, i dati negativi sono resi disponibili a terzi dopo dieci anni dall’evento pregiudizievole (diritto all’oblio).
E, comunque, anche se fossero trascorsi dieci anni dall’evento, il locatore non è un terzo, ma una controparte, nel rapporto economico che intercorre con il conduttore.: e, pertanto, ha tutto il diritto di informarsi sull’affidabilità del conduttore per non incorrere in episodi di morosità relativi alla puntualità e continuità dl pagamento del canone di locazione.
Tanto più che, appurato che la pensione del locatore è già gravata da due pignoramenti sulla pensione, uno corrente e l’altro subentrante appena estinto il primo credito azionato, la probabilità di successo per una eventuale azione esecutiva – finalizzata al recupero delle mensilità eventualmente non corrisposte dal conduttore moroso – diventerebbe complicata.
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