Roberto Petrella

Il reddito di cittadinanza è un beneficio assegnato al nucleo familiare e non al singolo componente: questo aspetto è bene sempre ricordarlo, per inquadrare correttamente le problematica.

Nella fattispecie, il nucleo familiare è costituito da un disoccupato italiano e da un lavoratore dipendente extracomunitario: molto difficilmente, pertanto, il reddito percepito dal lavoratore dipendente extracomunitario consentirebbe, al nucleo familiare considerato, di percepire il reddito di cittadinanza. Anche perché, pur nell’ipotesi che il lavoratore dipendente extracomunitario nel 2020 fosse stato anche egli disoccupato, lo stato di lavoratore dipendente, attualmente retribuito con busta paga mensile, dovrebbe essere comunque comunicato all’INPS con modello RDC/PDC COM ridotto.

Giusto per chiarire, va detto anche che solo per il richiedente il beneficio, l’articolo 2 (beneficiari), comma 1, lettera a) punto 2, del decreto legge 4/2019 (disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza), richiede di essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. In altre parole, se lo straniero extracomunitario fosse stato disoccupato, molto probabilmente il nucleo familiare, costituito dal disoccupato italiano e dal lavoratore dipendente extracomunitario, avrebbe potuto ottenere il reddito di cittadinanza richiesto dal cittadino italiano disoccupato, anche se il cittadino extracomunitario fosse risultato non rispettare i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) punto 2, del decreto legge 4/2019 già citato.


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