Annapaola Ferri

L’impegno di accettare la cointestazione del mutuo finalizzato alla ristrutturazione della casa di proprietà del padre del proprio compagno, rappresenterebbe sicuramente una donazione di valore rilevante, qualora la cointestataria avesse pagato personalmente il 50% della rata, circostanza che avrebbe comportato un impoverimento per la donante (la ex compagna) ed un arricchimento per i donatari (ex compagno e suo padre).

Trattandosi di un atto pubblico per notaio, quindi ben documentato, la responsabilità assunta negli ultimi tre anni, nel rimborso del mutuo mutuo ipotecario, potrebbe motivare l’ex compagna a chiedere al giudice un indennizzo per l’arricchimento, senza giusta causa, conseguito dal proprietario della casa ristrutturata e da suo figlio, legato da relazione affettiva con il soggetto che ha subito l’impoverimento.

Rischio che, tuttavia, non potrà realizzarsi nella fattispecie, qualora l’altro cointestatario del mutuo fosse in grado di dimostrare che le rate sono state sempre effettivamente pagate esclusivamente da lui stesso.

Conviene tuttavia procedere, in tempi stretti, all’accollo liberatorio in capo a padre e figlio della quota di mutuo intestato all’ex compagna del figlio del proprietario dell’unità abitativa ristrutturata con il mutuo. Anche se, trattandosi di mutuo cointestato, la cosa non è affatto semplice: alla fine la soluzione sarà quella di contrarre un altro prestito con il quale estinguere anticipatamente la quota intestata all’ex compagna.


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