Giorgio Martini

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi rinunci all’eredità.

Quindi in luogo della madre rinunciante subentrano, per rappresentazione, come chiamati all’eredità, i suoi figli (articolo 467 del codice civile).

Un figlio minorenne, chiamato all’eredità, può solo accettare con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile): la norma, peraltro, con il successivo articolo 489 accorda un ulteriore vantaggio al minore prevedendo che, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l’inventario, possa comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio.

Infatti, qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, chiamato all’eredità, faccia l’accettazione prescritta dalla normativa vigente (accettazione con beneficio di inventario), ma non compili l’inventario necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità, il mancato perfezionamento dell’inventario mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio (redigendo l’inventario) ovvero rinunciare alla eredità. (Corte di cassazione ordinanza 29665/2018)

Ma, se una volta diventato maggiorenne il chiamato non esplica l’opzione che gli è stata riservata dalla legge (rinuncia all’eredità) e non procede nemmeno alla redazione dell’inventario entro un anno dalla data in cui è divenuto maggiorenne, allora egli sarà considerato erede puro e semplice.

Nel frattempo, in attesa del compimento del diciottesimo anno di età del minore, può essere nominato un curatore speciale (articolo 321 del codice civile) con la necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

In base all’articolo 480 del codice civile, il diritto di accettare l’eredità per un figlio maggiorenne, invece, si prescrive in dieci anni che decorrono dal decesso del de cuius: tuttavia, l’articolo 481 del codice civile stabilisce che chiunque vi abbia interesse (dunque anche AdER) può chiedere che l’Autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che il chiamato abbia fatto la dichiarazione, egli perde il diritto di accettare.

Non c’è diritto di prelazione, a favore di chi ha rinunciato, in una eventuale vendita all’asta dei beni ricadenti nell’eredità.

In mancanza di suscettibili, l’eredità è devoluta allo Stato (articolo 586 del codice civile), che, però, non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

In conclusione, l’immobile del defunto può essere espropriato su procedura avviata da Agenzia delle Entrate Riscossione in tempi relativamente brevi, sia ricorrendo all’articolo 481 del codice civile (se il chiamato subentrante è maggiorenne) sia ex articolo 321 del codice civile (se il chiamato subentrante è minorenne), coinvolgendo il curatore speciale eventualmente designato dal giudice della successione.


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