Tullio Solinas

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente il posto di lavoro o che si sono dimessi volontariamente per giusta causa.

Questo indipendentemente dal fatto di essere padre di un neonato di età inferiore all’anno.

Le dimissioni per giusta causa configurano un’ipotesi particolare di dimissioni del lavoratore subordinato: in questo caso, infatti, il dipendente può recedere dal contratto in tronco, cioè può interrompere il proprio rapporto di lavoro senza obbligo di dare un preavviso al datore di lavoro.

Anzi, con le dimissioni per giusta causa, il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità di mancato preavviso (anche con il recesso in tronco), nonché a beneficiare dell’indennità di disoccupazione (NASpI) qualora ne ricorrano i presupposti.

Tra i principali motivi che giustificano dimissioni per giusta causa, ricordiamo:

– il mancato o ritardato pagamento della retribuzione
– l’omesso versamento dei contributi (purché non sia stato a lungo tollerato dal lavoratore)
– il comportamento ingiurioso del superiore gerarchico verso il dipendente
– la pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite da parte del lavoratore
– il mobbing/bossing
– l’ aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro
– le modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative
– lo spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che vi siano “comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive” come richiesto dall’articolo 2103 del codice civile.

L’INPS demanda alla giurisprudenza il compito di enucleare le varie fattispecie di giusta causa: se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile, sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.


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