Michelozzo Marra

In occasione del trasferimento di residenza presso l’abitazione della figlia, la suocera (che supponiamo essere vedova) verrà inclusa nella famiglia anagrafica del genero, per cui risulterà inclusa nello stato di famiglia del genero: il nucleo familiare fiscale è costituito dal soggetto titolare di Certificazione unica e dagli eventuali familiari (inclusi nello stato di famiglia) a carico.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia anagrafica (cioè compresi nel medesimo stato di famiglia) che nel 2021 hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2 mila e 840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2021 hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 4 mila euro, al lordo degli oneri deducibili. Anche la suocera convivente con il genero potrebbe essere considerata a carico fiscale del genero, ma nella fattispecie non lo sarà dal momento che percepisce una pensione il cui importo è presumibilmente ben al di sopra della soglia limite fissata dalla normativa vigente.

Ricordando che vengono classificati con il codice E02 i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo inferiore a euro novemila, elevato ad un massimo di euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, si conclude che, con il trasferimento della suocera presso la figlia, nulla cambierà per quel che riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare fiscale.

La suocera, però, non potrà fruire di esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario. Infatti, possono fruire dell’esenzione totale dal ticket (con codice E04), i titolari di pensione minima di età superiore a 60 anni, con reddito complessivo inferiore ad euro 9 mila: e la suocera percepisce una pensione, al lordo degli eventuali oneri deducibili, superiore alla soglia appena indicata.


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