Se il decreto ingiuntivo è stato correttamente notificato al destinatario (lei non specifica a chi è rivolta l’ingiunzione) inutile appigliarsi all’errore formale del Giudice di Pace, della cancelleria o del creditore.
Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo il creditore potrà notificare il precetto al debitore, intimandogli il pagamento della somma autorizzata dal giudice con il decreto ingiuntivo, entro un certo numero di giorni, di norma dieci. Se il debitore non adempie, il creditore procedente potrà pignorare lo stipendio del debitore, il conto corrente a lui intestato, oppure avviare le procedure di espropriazione degli eventuali immobili di proprietà del debitore.
C’è sempre tempo per convincere il creditore ad accettare un piano di rientro personalizzato e rinunciare così all’azione esecutiva.
Il debitore può anche decidere di rivolgersi al giudice del sovraindebitamento per tentare, ex legge 3/2012, di indurre coattivamente il creditore ad accettare un piano di rientro sostenibile per la famiglia del debitore.
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