Se l’accredito sul conto corrente (o sulla carta postepay provvista di IBAN) riservato all’accredito della pensione, avviene prima della notifica del pignoramento, il rapporto di conto corrente (o relativo alla postepay) sarà comunque bloccato alle operazioni di prelievo (anche di eventuale addebito utenze) fino al decreto di assegnazione del saldo, da parte del giudice, al creditore procedente: tuttavia, il debitore pensionato inadempiente, potrà, rivolgendosi ai funzionari della filiale dove è stato aperto il conto corrente o dell’ufficio postale ove è stato sottoscritta la postepay, prelevare un importo non superiore a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (ad oggi, cioè, non superiore a circa 1380 euro).
Qualora, invece, l’accredito della pensione venisse effettuato successivamente alla notifica del pignoramento del conto corrente (o della carta postepay), la normativa vigente (sempre l’articolo 545 del codice di procedura civile) stabilisce che al creditore spetta, per ogni rateo, il 20% della parte che eccede il minimo vitale, nell’ipotesi aggiuntiva che il terzo pignorato abbia tempestivamente aggiornato (vale a dire prima della pronuncia del giudice adito) e trasmesso al creditore procedente, la dichiarazione di cui all’articolo 547 del Codice di procedura civile.
Nell’ipotesi, infine, in cui la pensione netta accreditata risultasse essere già stata pignorata alla fonte (cioè presso l’INPS) l’unico rimedio disponibile al debitore esecutato (che si vedrebbe pignorare con il conto corrente, la propria pensione per la seconda volta) sarebbe il ricorso d’urgenza al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente.
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