Ornella De Bellis

Premesso che Il 90% delle richieste di cambio cognome viene rigettato dal Prefetto per carenza di motivazione e che il Prefetto non è tenuto a conoscere i creditori dell’istante, nè i SIC in cui l’istante è stato censito, l’eventuale nuovo cognome acquisito dal debitore inadempiente verrà trasmesso dalla Prefettura agli uffici anagrafici del comune di residenza di chi ha ottenuto l’autorizzazione a modificare i propri dati identificativi, in modo che possa essere annotata l’intervenuta variazione del cognome.

Sicché ogni volta che un qualsiasi mittente avesse l’esigenza di notificare a Pinco Pallino una qualsiasi comunicazione, egli verrà informato che la nuova generalità anagrafica di Pinco Pallino è, per esempio, Caio Tizio, otterrà il nuovo codice fiscale e potrà servirsene anche, eventualmente, per aggiornare i dati presenti nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC).

Senza dubbio, vi sarà un periodo in cui nella Centrale Rischi di Informazione Creditizia Caio Tizio e il suo codice fiscale non saranno presenti come identificativi di un debitore inadempiente. Tuttavia, qualora Caio Tizio richiedesse un nuovo prestito, poiché le istruttorie standard dei principali istituti di credito prevedono l’acquisizione del certificato di residenza del richiedente, Caio Tizio verrebbe inevitabilmente associato a Pinco Pallino e le ricerche nelle banche dati dei cattivi pagatori verrebbero estese anche a Pinco Pallino e al suo (vecchio) codice fiscale. Con le prevedibili conseguenze che ne deriverebbero e che si possono facilmente immaginare.


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