Quando uno dei genitori naturali non convive con il proprio figlio minore, con il modello RDC COM/AU non si tratterà di riaffrontare l’esigenza o meno del calcolo della componente aggiuntiva, già definita con la DSU ISEE, ma si tratterà, ad esempio, nella fattispecie, di definire con esattezza la eventuale ripartizione dell’importo relativo all’Assegno familiare Unico Universale (AUU) che, come è noto, spetta ad entrambi i genitori nelle quote stabilite di comune accordo.
Infatti, il genitore non convivente con il minore, che non percepisse assegno familiare unico, potrebbe aver presentato domanda per l’accesso al beneficio: e questo conflitto di interessi va risolto una volta per tutte.
Ricordiamo, a proposito, che nel caso di genitori s non conviventi, l’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di Assegno spettante all’altro genitore.
In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti.
Quindi, se il genitore del minore non convive con il figlio, indipendentemente dal fatto che tale genitore sia coniugato, sarà necessario attendere la pubblicazione del modello RDC COM/AU sul sito INPS, compilarlo e trasmetterlo. Il diritto agli arretrati non si discute.
In conclusione, il ritardato pagamento dell’AUU non trae origine dalla messa in discussione del diritto a percepire il beneficio, ma solo all’accertamento della ripartizione delle quote da attribuire a ciascuno dei due genitori, di cui uno non convivente.
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