Ai padri lavoratori dipendenti spettano dieci giorni di congedo obbligatorio che, tuttavia, possono essere fruiti nei primi cinque mesi di vita del nascituro a partire dall’evento parto: si tratta di un diritto aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque, indipendentemente dall’eventuale diritto della madre al proprio congedo di maternità.
Per i lavoratori stagionali, in base alle circolari INPS 179/2013, 93/2014 e 173/2015 la domanda per il congedo di paternità obbligatorio dovrà essere presentata – in modalità telematica ed almeno 15 giorni prima della data presunta del parto – direttamente all’INPS, che corrisponderà la relativa indennità.
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