Genny Manfredi

Riteniamo impossibile poter cumulare il beneficio del Reddito di Cittadinanza (RdC) con l’assegno di maternità erogato da INPS o dal Comune di residenza della puerpera: infatti, il comma 6 dell’articolo 2 (Beneficiari) del Decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) stabilisce che ai soli fini del Reddito di Cittadinanza (RdC) il reddito familiare è inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.

Ora l’assegno di maternità concesso dai Comuni è compreso fra le prestazioni sottoposte alla prova dei mezzi, in quanto prestazione compresa (codice A1.02) nella sezione A1 della Tabella 1 allegata al Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 206/2014 qui linkato.

Ne consegue che qualora l’assegno di maternità erogato dal Comune, ed in corso di godimento dal componente del nucleo familiare, fosse di X euro/ mese, detto Y l’importo del Reddito di Cittadinanza fruito dal nucleo familiare fino alla concessione dell’ulteriore beneficio, l’importo del Reddito di Cittadinanza (RdC) verrà decurtato e risulterà pari a Y – X euro/mese.

Comunque, diciamo, che l’assegno di maternità (dei Comuni) è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:

1) non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici:
2) beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale;
3 appartengono ad un nucleo familiare il cui valore ISEE sia inferiore a quelli determinati ogni anno dalla legge.

L’importo mensile dell’assegno di maternità da corrispondere alle aventi diritto per l’anno 2022 è pari, nella misura intera, a euro 354,73 per cinque mensilità.

L’assegno è erogato dall’INPS attraverso un’istruttoria del Comune di residenza. La domanda, infatti, va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. L’assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. Inoltre, i richiedenti non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS .

L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali (nel senso che si ha diritto a percepire la quota differenziale dell’altro trattamento, come accade qualora la beneficiaria dell’assegno di maternità fosse percettrice, contemporaneamente, anche del Reddito di Cittadinanza).

La domanda deve essere presentata, avendo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l’ISEE in corso di validità, entro sei mesi dalla data del parto.


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